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Guida
all’autocertificazione
Che
cosa è l’autocertificazione?
E' una
dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio
interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei
rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici
servizi.
Nel rapporto con
un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla
discrezionalità di quest'ultimo.
Tale
dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti
notori.
Quali
sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
L'art.2 della L.15/68
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme" prevede
i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:
La data e
luogo di nascita
La residenza
La
cittadinanza
Il godimento
dei diritti politici
Lo stato di
celibe, coniugato o vedovo
Lo stato di
famiglia
L'esistenza in
vita
La nascita del
figlio
Il decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente
La posizione
agli effetti degli obblighi militari
L'iscrizione
in albi o elenchi tenuti dalla P.A.
L'art. 1 co. 1
del D.P.R. 403/98 "Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative" ha
ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i
seguenti casi:
Titoli di
studio acquisiti
Qualifiche
professionali
Esami
sostenuti universitari e di stato
Titoli di
specializzazione
Titoli di
abilitazione
Titoli di
formazione
Titoli di
aggiornamento
Titoli di
qualificazione tecnica
Situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e
vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
Assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
Codice fiscale
Partita IVA
Qualsiasi dato
dell'anagrafe tributaria
Stato di
disoccupazione
Qualità di
pensionato e categoria di pensione
Qualità di
studente
Qualità di
casalinga
Qualità
legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili
Iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
Adempimento o
meno degli obblighi militari compresi quelle di cui all'art.77 del
D.P.R. 237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86
Assenza di
condanne penali
Qualità di
vivenza a carico
Tutti i dati a
diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile
Quali
sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?
Tutti gli
stati, fatti e qualità personali
che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi
nell'elenco di cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a
titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (art.4 L.15/68 e art.2 co.1 D.P.R.403/98).
Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto (art.3 co.1 D.P.R. 403/98).
Tutti gli
stati, fatti e qualità personali di
cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio
interesse anche quando riguardano altri soggetti (art.2 co.2 D.P.R.
403/98). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la
conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è
conforme all'originale (art.2 co.2 D.P.R.403/98).
Quale è la validità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori?
I
certificati rilasciati
dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non
soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata
Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio (art.2 co.3 L.127/97).
Le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà per i casi suindicati dall'art.2 e 4
della L.15/68 hanno la stessa validità temporale
degli atti che sostituiscono (art.6 co.1 D.P.R. 403/98)
Quali sono i casi in
cui è prevista solo l'autocertificazione?
Per i
certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni
a SCUOLE e UNIVERSITÀ;
Per i
certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi
titolo, negli uffici della MOTORIZZAZIONE CIVILE
Per i
certificati e gli estratti ricavabili dai registri dello stato civile
e dai registri demografici richiesti dai COMUNI per i procedimenti
di loro competenza (art.1 co.2 D.P.R. 403/98)
Come si può fare
l'autocertificazione?
Per le
dichiarazioni sostitutive dei certificati:
scrivendo su
carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità
(non è necessario firmare davanti all'impiegato) o compilando
dichiarazioni sostitutive;
trasmettendo
documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico ed
informatico, alle amministrazioni pubbliche.
Per le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
dichiarando
fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza
dell'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la
documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario
comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (art.4 L.15/68);
dichiarando
stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza
dell'interessato e non compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche
contestualmente all'istanza e sottoscritti dall'interessato in
presenza del dipendente addetto (art.3 co.1 D.P.R.403/98);
qualora si
tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione
ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, è
possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei
certificati di cui l'interessato sia già in possesso anche attraverso
strumenti telematici ed informatici (art.2 co.3 DPR 403/98). Le
amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per
richiedere la necessaria documentazione.
per chi
partecipa ai concorsi pubblici non è prevista più la presentazione
di copia autentica (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la
conformità all'originale. Le amministrazioni non possono richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art.3
co.5 L.127/97).
Come si presenta una
copia autentica di un documento?
L'autenticazione di un documento può esser fatta dal responsabile del
procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione
esibendo l'originale senza obbligo di depositarlo presso
l'amministrazione. Naturalmente la copia autentica va usata solo per il
procedimento in corso (art.14 L.15/68 e art.3 co.4 D.P.R. 403/98).
Dove reperire i
moduli per l'autocertificazione?
Presso le amministrazioni che sono tenute a procedere alla revisione
della modulistica per l'autocertificazione e per le istanze, inserendovi
il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.26 della L.15/68
(art.6 co.2 e 3 D.P.R. 403/98). Qualora i moduli non fossero
disponibili è sempre possibile autocertificare su carta semplice.
Quando
l'autocertificazione non è ammessa?
Per i certificati MEDICI, SANITARI, VETERINARI, DI ORIGINE, DI
CONFORMITA' ALL'UNIONE EUROPEA, MARCHI, BREVETTI (art.10 co.1 D.P.R.
403/98). I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono
sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica rilasciato dal medico di base con validità di un intero anno
scolastico (art.10 co.2 D.P.R. 403/98).
Quali sono i casi in
cui le amministrazioni non devono più chiedere i certificati al
cittadini?
Quando si
tratta di estratti degli atti di stato civile che riguardano
cambiamenti dello stato civile (art.9 co.1 D.P.R. 403/98).
Quando si
tratta di tutti i dati contenuti in un documento di riconoscimento
presentati dall'interessato (art.3 co.1 L.127/97).
Quando il
responsabile del procedimento accerta d'ufficio fatti e qualità che
l'amministrazione è tenuta a certificare (art.18 L.241/90).
In tutti i
casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente
certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso
l'amministrazione competente (art.7 co.2 D.P.R.403/98).
Quando il
cittadino non intende o non è in grado di utilizzare
l'autocertificazione ed i certificati risultano da albi o da pubblici
registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni (art.7 co.1 D.P.R.
403/98).
Quando
l'amministrazione puoi acquisire d'ufficio i documenti?
Quando le
amministrazioni ritengono necessario acquisire degli estratti diversi da
fatti relativi a cambiamento di stato civile, per particolari motivi
inerenti alle proprie finalità (art.9 co.2 D.P.R. 403/98).
La trasmissione
di dati tra le amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi
informatici e telematici garantendo il diritto alla riservatezza delle
persone (art.2 co.5 L.127/97).
Che succede per
coloro che non sanno o non possono firmare una dichiarazione?
L'amministrazione dovrà accertare l'identità del dichiarante e
menzionare la causa dell'impedimento a sottoscrivere la dichiarazione
(art. 4 D.P.R. 403/98)
Le modalità
previste di autocertificazione si applicano anche ai cittadini
stranieri?
Per i
cittadini della comunità europea si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini italiani (art.5 D.P.R. 403/98).
I cittadini
extra comunitari residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui al co.1 solo qualora si tratti di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art.5 D.P.R.
403/98).
Quali sono le
sanzioni per i cittadini?
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle
autocertificazioni sono tenute ad effettuare i controlli necessari. Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.26 L.15/68). Il dichiarante inoltre decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni
non veritiere (art.11 co.3 D.P.R. 403/98).
Quali
sono le iniziative per la corretta applicazione delle norme in materia
di autocertificazione?
Le
amministrazioni
procedono, attraverso controlli a campione, a verificare la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
Gli uffici di
controllo interno delle amministrazioni
accertano la corretta applicazione delle norme
sull'autocertificazione.
Le Prefetture
sensibilizzano e promuovono l'applicazione del regolamento con
l'ausilio dei comitati provinciali della pubblica amministrazione.
L'Ispettorato
di controllo istituito
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica controlla il rispetto
delle norme sull'autocertificazione.
L'osservatorio
permanente
sull'applicazione della L. 127/97 presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri fornisce pareri su specifici quesiti e
problematiche.
Quali sono le
sanzioni previste per gli impiegati che non accettano
l'autocertificazione?
L'impiegato
responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio nei seguenti
casi:
quando non
accetta l'autocertificazione nei casi consentiti (art.3 co.4 L.127/97);
quando non
accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi consentiti, in luogo
della produzione di atti di notorietà (art.3 co.3 DPR 403/98);
quando rifiuta
l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità
(art.7 co.5 D.P.R.403/98).
Quali
sono i principali riferimenti normativi?
Legge n.15/68
"Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme"
Legge n.241/90
"Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti"
Legge n.675/96
"Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali"
Legge n.127/97
"Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo"
Legge n.191/98
"Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59, e 15 maggio 199 7, n.
127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e
di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni, Disposizioni in
materia di edilizia scolastica"
D.P.R.
n.403/98 "Regolamento
di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 199 7, n.
127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative"
Circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5.2.1999,
n.1.1.26/10888/9.84 "Attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403.
Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 75 del 24
novembre 1998"
Circolare del
Ministero della Pubblica Istruzione del 22.12.1998, n.489
prot.n.34304/BL "Modulistica
per iscrizioni alunni - Applicazione Legge 15 maggio 1997 n.127, Legge
16 giugno 1998 n. 191 e D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403"
Circolare del
Ministero dell'Interno del 2.2.1999, n.2
"Decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403, recante norme di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127,
in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative"
Circolare del
Ministero di Grazia e Giustizia del 22.2.1999, n.1/50-FG-40/97U887
"Regolamento di
attuazione sulla semplificazione delle certificazioni
amministrative”
Quali
sono le disposizioni normative abrogate?
L'art.27 della L.15/68
che escludeva l'autocertificazione per i documenti necessari alla
presentazione del matrimonio e per i concorsi per le
carriere statali;
L'art.77 ultimo
comma D.P.R.n.237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86
che escludeva l'autocertificazione della situazione relativa agli
obblighi militari valida anche ai fini dei pubblici concorsi;
L'art.24 della L.114/77
che escludeva l'utilizzo dell'autocertificazione della situazione
reddituale o economica anche ai casi in cui viene utilizzata ai fini di
concessioni di benefici e vantaggi tributari previsti da leggi speciali;
L'art.3 della L.15/68
ed il D.P.R. n.130/94 che elimina le dichiarazioni
temporaneamente sostitutive;
L'art.20 della L.15/68
che elimina la necessità di testimoni nei casi di impedimento del
singolo a ricorrere all'autocertificazione;
L'art.26,
penultimo comma della L.15/68 che elimina l'ammonimento orale del
pubblico ufficiale, la cui formula ora è inserita nei moduli
predisposti dalle amministrazioni.
Stralcio della
circolare del Ministero dell’Interno MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2
Le disposizioni
della legge n. 191/1998 fanno sì che le istanze dirette ad una pubblica
amministrazione non devono essere più autenticate, anche se contengono
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
L’abrogazione
della autenticazione della sottoscrizione è stata estesa, in base ad
una interpretazione logico-sistematica di tutta la legislazione di
semplificazione, anche a quelle dichiarazioni rese, ai sensi
dell’articolo 4 della legge n. 15/1968 non comprese in una istanza ad
una pubblica amministrazione, ma comunque richiamate nell’istanza
medesima o ad essa collegata
funzionalmente, anche se prodotte non contestualmente ma in un secondo
momento. |